Statuto
Statuto dell’Associazione “AVAZ – Associazione Volontari per lo Sviluppo dei Popoli”
Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede.
E' costituita in Roma l'associazione denominata " Avaz – Associazione Volontari per lo Sviluppo dei Popoli”. Costituitasi nel 1985 come associazione, ha ottenuto nel 1999 l’idoneità del Ministero degli Affari Esteri come ONG ai sensi della legge 49/1987, ed è pertanto "Onlus di diritto" ai sensi del D.L. 460/97 art. 10, comma 8, mantenendo tale idoneità nel 2014 ai sensi della legge 125/2014 e verrà pertanto iscritta al Registro unico degli Enti del Terzo settore come previsto dall’art. 89, comma 9 della legge 117/2017. L’Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato “Codice del terzo settore” (CTS), nell’ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).
L’Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).
L’acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell’iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell’ente.
L’Associazione ha sede in Roma e il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune.
L’Associazione può istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa con apposita delibera dell’Assemblea -su proposta del Consiglio direttivo- che ne determina l’autonomia amministrativa e organizzativa.
Art. 2 – Scopi e Finalità.
L’Associazione
1) non ha scopo di lucro;
2) è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
3) è di ispirazione cristiana;
4) la sua attività è finalizzata alla promozione dello sviluppo, della pace, della democrazia e della solidarietà tra i popoli; al soddisfacimento dei bisogni primari ed alla piena realizzazione dei diritti civili e sociali delle popolazioni, con particolare attenzione ai diritti delle donne ed alla difesa di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
5) intende cooperare per uno sviluppo integrale dell'uomo e della società nel segno della giustizia e della solidarietà;
6) si impegna a scoprire, valorizzare e sviluppare i valori presenti nelle popolazioni con le quali intreccia la sua azione;
7) mantiene relazioni privilegiate con le istituzioni della chiesa locale;
8) si esprime attraverso progetti che corrispondano ad una concreta e valida presenza solidale nei Paesi poveri e che in Italia stimolino un coinvolgimento della nostra società per una modifica della mentalità e delle strutture che creano dipendenza e asservimento.
Art. 3 – Attività.
1) Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all’art. 2 e, nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’associazione svolge, le seguenti attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell’art. 5, comma 1, del CTS:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione svolte nell’ambito o a favore di filiere nel commercio equo e solidale in un’area economica svantaggiata;
r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e gruppi di acquisto solidale.
z) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l’Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
-) organizzare la formazione di operatori i quali, ispirandosi agli ideali della carità e della condivisione evangelica, si impegnino a lavorare come volontari nei PVS per cooperare alla crescita sociale ed economica dei medesimi;
-) sviluppare la formazione professionale nei PVS degli operatori locali per facilitare una loro diretta e progressiva assunzione di responsabilità, in ordine ad un autentico sviluppo, in tutti i settori della vita sociale ed economica;
-) assistere i volontari che operano nei PVS. con iniziative atte a sostenere concretamente la loro attività ed a favorire il loro reinserimento al rientro dal servizio;
-) promuovere il volontariato a breve e lungo termine: campi di lavoro, servizio civile universale, corpi civici di pace, corpo europeo di solidarietà, scambi giovanili internazionali;
-) svolgere attività di raccolta fondi (art. 7 del CTS) al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa, e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
2) Il Consiglio Direttivo dell’Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell’art. 6 del CTS.
3) Le attività, di cui al comma 1, sono svolte dall’Associazione prevalentemente a favore di terzi, tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
Art. 4 – Volontariato.
1) L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l’attività prestata, debitamente documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l’importo stabilito dal Consiglio Direttivo (art. 14). Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
2) Ai volontari impiegati all’estero, nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, non si applicano le disposizioni del precedente comma 1.
3) L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del CTS.
4) L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta.
Art. 5 – Patrimonio e risorse economiche.
1) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a)beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell’Associazione;
b) erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’Associazione se
destinati a patrimonio per legge, per volontà del benefattore o per decisione del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui al comma 1, in riferimento all’art 8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2) L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative e contributi degli aderenti; b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività “diverse” di cui all’art. 6 del CTS.
f) attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del CTS;
3) L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l’approvazione all’ Assemblea dei soci la quale, per lo scopo, deve essere convocata entro i termini stabiliti dall’art.48, comma 3 del CTS con le modalità dell’art. 10 comma 4.
Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione, e della relazione di missione.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dai soci.
4) E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5) E’ fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 6 – Soci.
1) Possono fare parte dell’Associazione tutte le persone fisiche, o altre organizzazioni di volontariato con personalità giuridica, che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2) Il numero dei soci è illimitato.
3) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 8 comma 4.
4) La sottoscrizione della domanda di associazione implica l’accettazione incondizionata delle norme statutarie dell’Associazione.
Art. 7 – Diritti e Doveri dei soci.
1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
a) i soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazione e potendo rendersi informati sulle attività dell’organizzazione e controllandone l’andamento, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall’Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, di eventuali nuovi regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presso la Sede dell’Associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
b) i soci sono obbligati:
- all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento, nei termini stabiliti dall’Assemblea, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.
c) i soci si impegnano:
- a curare la formazione e l’aggiornamento personale per essere capace di:
- cogliere le diverse problematiche connesse con le situazioni dei Paesi in via di Sviluppo;
- contribuire con competenza ad un’azione di autentica sensibilizzazione dell’opinione pubblica;
- stabilire un valido collegamento con gli operatori volontari impegnati nei progetti;
- a mettere a disposizione dell’Associazione, in spirito di servizio, secondo le proprie forze e capacità, quanto è necessario alla vita dell’Associazione medesima.
Art. 8– Criteri di ammissione ed esclusione.
1) L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività generale svolta; viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente ed annotata nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota annuale stabilita dall’Assemblea.
2) Avverso l’eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato all’interessato entro 60 giorni, è ammesso il ricorso all’Assemblea, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L’Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art. 23 comma 3 del CTS).
3) La qualità di socio è intrasmissibile.
4) La qualità di socio si perde per:
a) decesso;
b) recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso;
c) esclusione conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
d) decadenza per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi i termini stabiliti, dopo il sollecito di messa in regola.
5) L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro la deliberazione il socio può ricorrere all’Assemblea che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
6) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
7) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un singolo associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 9 – Organi dell’Associazione.
1) Sono organi dell’Associazione: - l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- l’Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 30 del CTS che ne stabilisce l’obbligatorietà)
Art. 10 – Assemblea dei Soci.
1) L’Assemblea è composta da tutti i soci, è l’organo sovrano dell’Associazione che ne regola l’attività.
2) L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, qualora questo organo sia regolarmente costituito, o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Esso accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell’Assemblea, convalida i risultati delle votazioni.
3) L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci almeno una volta all’anno; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto .
4) La convocazione è inoltrata per iscritto, con lettera raccomandata A.R., o anche in forma telematica, con 15 giorni di anticipo rispetto la riunione e deve contenere il luogo, la data, l’orario della prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno. La seconda deve avere luogo in data diversa dalla prima.
5) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
6) Hanno diritto di partecipare all’ Assemblea tutti gli associati iscritti , da almeno tre mesi, nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
7) Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di 3 soci.
8) I soci possono intervenire in Assemblea ed esprimere il proprio voto anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l’identità.
9) Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario, appositamente eletto, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10) L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E’ straordinaria l’Assemblea per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art.11 – Assemblea ordinaria dei Soci.
1) L’Assemblea ordinaria deve essere convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo - entro i termini stabiliti dall’art.48, comma 3 del CTS e con le modalità previste dall’art. 10 comma 4.
2) L’assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti al libro soci ed aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
3) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
4) L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio e la relazione di missione (art.13 del CTS);
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo dopo averne approvato il numero ed eventualmente li revoca;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo alla graduatoria dei non eletti;
- nomina ed eventualmente revoca l’organo di controllo e conferisce l’incarico di revisione legale dei conti, stabilendo l’eventuale compenso, nel caso siano soggetti esterni all’Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti (art. 2476 del Codice Civile);
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari, gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sulla costituzione di Sedi distaccate o di Gruppi locali;
- delibera sui ricorsi, nel caso di rigetto di domande di ammissione di nuovi associati (art. 6);
- delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame, dal Consiglio Direttivo o, per competenza, dall’Atto costitutivo, dallo Statuto o attribuiti dalla Legge;
- attribuisce al Consiglio Direttivo il potere di compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione;
5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle riunioni dell’Assemblea, curato dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 12 – Assemblea straordinaria dei Soci.
1) La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’ art. 10 comma 4 ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre/quarti dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci;
2) L’Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci presenti:
- delibera sulle modificazioni dello Statuto (art. 25 del CTS), con le modalità previste dal medesimo articolo ai commi 2-3 e consentite dal Codice Civile art. 21 comma 2;
-delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.
Art. 13 – Consiglio Direttivo.
1) Il Consiglio Direttivo è composto da 3, 5 o 7 consiglieri eletti, tra i soci, dall’Assemblea e durano in carica 3 anni; sono rieleggibili;
2) L’Assemblea che procede alla elezione del Consiglio, con scrutinio segreto, ne determina preliminarmente il numero dei componenti.
3) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio. In caso di mancanza o di esaurimento dell’elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l’Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
4) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell’intero organo entro il termine massimo di 3 mesi.
5) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.
6)Il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione, elegge a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Quest'ultimo può essere scelto tra le persone non componenti il Consiglio stesso. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei presenti alla riunione.
7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio stesso.
8) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti; in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
9) La convocazione deve essere inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data, l’ora della seduta e l’ordine del giorno; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
10) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
11) I consiglieri, che senza giustificato motivo, non intervengono per 3 sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.
12) Il Consiglio Direttivo, in occasione delle proprie riunioni, convoca l’Organo di Controllo (art. 15) e, se è necessario, esperti esterni o rappresentanti di eventuali comitati interni, senza diritto di voto.
13) I verbali delle sedute del Consiglio, redatti a cura del segretario (comma 6) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservate agli atti.
14) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo governa l’organizzazione e di essa ha il potere gestorio ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
In particolare esso svolge le seguenti attività:- attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio, la relazione di missione ai sensi dell’art.13 del CTS e il Bilancio Sociale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;- delibera sull’esclusione dei soci (art. 7 comma 5)
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente, per motivi di necessità e urgenza;
- approva le fasce di compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione.
- determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 4 comma 1;
- ha facoltà di costituire Comitati, composti da soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti;
- ha facoltà di assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio.
15) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell’ETS e, in genere, ogni atto contenente un aumento o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio che gli è stato affidato dal Consiglio Direttivo.
Art. 14 – Presidente.
1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; deve essere scelto in base ai requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da reti di organizzazioni del terzo settore; si applica comunque l’art. 2382 del Codice Civile. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente o da altra figura (art. 12 comma 7).
2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi, in giudizio e nel compimento di tutti gli atti che impegnano la stessa Associazione verso l’esterno; per quanto riguarda l’organizzazione interna ha le seguenti mansioni:
- sovrintende a tutte le attività dell’Associazione;
- convoca e presiede l’Assemblea de soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea;
- cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- inoltra istanze in favore dell'Associazione e riscuote le somme erogate in favore della medesima da parte della Pubblica amministrazione, di Enti e di privati, con facoltà di rilasciare quietanza liberatoria;
- ha la facoltà di aprire conti correnti bancari per conto dell’Associazione;
- in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti, di competenza del Consiglio Direttivo, e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva, che egli deve convocare entro 30 giorni.
Articolo 15 – Vice Presidente
Il vice presidente ha funzioni vicarie del presidente; lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento assumendone gli stessi poteri; disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.
Articolo 16 – Tesoriere
Il tesoriere cura la contabilità e la gestione amministrativa dell’Associazione. Registra le entrate e le uscite, controllando la regolarità delle ricevute e dei mandati. Custodisce ed assicura la regolare tenuta dei registri contabili, ha la responsabilità del fondo dei contanti e dei valori di proprietà dell’Associazione.
Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate. Verifica che tutte le spese siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Predispone la bozza del bilancio o rendiconto economico preventivo e consuntivo, da sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio Direttivo. Relaziona periodicamente il Consiglio Direttivo sulla situazione contabile dell’Associazione. Potrà avvalersi dell’assistenza di commercialisti nominati dal Consiglio Direttivo, rimanendo comunque responsabile della situazione contabile ed amministrativa dell’Associazione.
Art. 17 – Organo di controllo
1) L’Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall’art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L’organo di controllo può anche essere composto da membri interni all’Associazione oltre che da esterni. Esso ha i seguenti compiti:
- vigilare sull’osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del CTS;
- di attestare, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del CTS;
- di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull’Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.
Art. 18 – Revisione legale dei conti.
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del CTS, il Consiglio Direttivo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell’art.30. comma 6 del CTS, può assegnare all’Organo di controllo, collegiale o
monocratico, l’esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell’apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze;
- nel caso in cui l’Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.
- l’Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino alla revoca dell’Assemblea, in coincidenza con la scadenza del mandato triennale. I suoi membri o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all’ Associazione, salvo quanto disposto dall’art .34 comma 2 del CTS.
Art. 19 – Durata e Scioglimento.
L'Associazione avrà durata, salvo proroga, fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento).
1) Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall’Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell’Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale .La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dall’Associazione, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005; entro 30 giorni dalla data di ricezione l’ufficio deve rendere il suo parere, decorsi i quali esso si intende positivo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.
Art. 20 – Norme transitorie e finali.
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, il CTS e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia.